argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 8 e l’art. 12, lett. a), della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui non impongono l’adozione di una normativa nazionale che preveda che la durata normale del lavoro notturno per dipendenti del settore pubblico, come il personale di polizia e i vigili del fuoco, sia inferiore alla durata normale del lavoro diurni prevista per loro stessi. In ogni caso, tali lavoratori devono beneficiare di altre misure di protezione in materia di orario, di salario, di indennità o di simili vantaggi, che consentano di compensare la particolare gravosità del loro lavoro notturno. Gli artt. 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a che la durata normale del lavoro notturno di sette ore stabilito nella legislazione di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi a quelli del settore pubblico, inclusi il personale di polizia e i vigili del fuoco, qualora una siffatta differenza di trattamento sia fondata su un criterio obbiettivo e ragionevole, vale a dire sia collegata un legittimo scopo e sia a esso proporzionato (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 24 febbraio 2022, C. n. 262 del 2020, Sig. Vb c. Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zashita na naseilenieto”. )Articoli Correlati: personale di polizia - disciplina europea - lavoro notturno
La sentenza riconosce le evidenti esigenze giustificatrici di una specifica disciplina sul lavoro notturno.