argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5 della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui la nozione di “soluzioni ragionevoli per i disabili” implichi che un lavoratore, compreso quello che assolva un tirocinio successivo all’assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni essenziali della sua attività, sia destinato a un altro posto per il quale disponga delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 10 febbraio 2022, C. – n. 485 del 2020, Sig. X c. Hr rail Sa. )Articoli Correlati: disabili - diritto europeo - parità di trattamento
La sentenza è motivata molto male. Infatti, non dice nulla sulla disciplina del rapporto di lavoro dei ferrovieri belgi, al punto che non si comprende se il rapporto abbia natura pubblica e privata e quale ne sia la regolazione. Tali informazioni sarebbero state indispensabili per verificare l’effettiva natura discriminatoria del comportamento.