argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora una impresa dichiari in modo contrario al vero la cessazione della sua attività e, per tale ragione, espleti una procedura di licenziamenti collettivi senza predeterminazione dei criteri di scelta, invece necessari per la prosecuzione della produzione, si applica l’art. 18, quarto comma, St. lav., per la grave distorsione della procedura e perché vi è una complessiva violazione della disciplina sui criteri di scelta.
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La fattispecie è analoga a quella della sentenza App. Trento 11 ottobre 2018, per cui “in tema di licenziamenti collettivi, in caso di mancata corrispondenza al vero delle circostanze indicate nell’atto di apertura della procedura, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 St. lav. non ricorre un vizio della procedura, ma una carenza della giustificazione del licenziamento, con il conseguente operare dell’art. 18, quarto comma, St. lav.”.