argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge n. 63 del 1969, salvi casi eccezionali, da motivare, il giornalista deve citare la fonte dell’informazione, ai fini della verifica, e l’omissione è un inadempimento contrattuale.
» visualizza: il documento (Cass. 10 febbraio 2022, n. 3971, ord.. )Articoli Correlati: segreto professionale giornalisti - informazione
Si legge in motivazione: “la citazione della fonte, in funzione di verificabile documentazione della notizia divulgata, costituisce la regola, che qualifica la serietà dell’esercizio della professione; la sua omissione invece l’eccezione”.