argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria, così che non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cosiddetta sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante; si deve considerare remunerativa l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 cost..
» visualizza: il documento (Cass. 9 febbraio 2022, n. 4153. )Articoli Correlati: sostituzione - dirigente medico - Servizio Sanitario Nazionale
Nello stesso senso, v. Cass. 19 agosto 2021, n. 23156, ord.; Cass. 18 ottobre 2019, n. 26618, ord., e Cass. 16 dicembre 2019, n. 33136, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.