argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il ritardo nell’esercizio del potere disciplinare comporta manifestazione della tolleranza del datore di lavoro per l’inadempimento del prestatore di opere, con la conseguente applicabilità dell’art. 18, quarto comma, St. lav..
» visualizza: il documento (Trib. Ravenna 12 gennaio 2022, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - tardività - inadempimento
In senso diverso, v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30985, per cui “la dichiarazione giudiziale di risoluzione disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità dell’art. 18, quinto comma, St. lav.”.