argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell’art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, è devoluta al giudice ordinario l’azione promossa contro una federazione sportiva cui si addebiti un atto discriminatorio per motivi di nazionalità in relazione all’attività di atleti stranieri (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Cass.-, sez. un., 1 febbraio 2022, n. 3057. )Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - federazioni sportive
La sentenza è di grande complessità e di notevole importanza teorica e sottolinea che il carattere amministrativo e autoritativo dell’atto della federazione sportiva non esclude la giurisdizione del giudice ordinario, fondata sull’allegazione della discriminazione.