argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di congedo cosiddetto flessibile per maternità, nel caso in cui la lavoratrice abbia continuato a prestare servizio nell'ottavo mese di gravidanza, il datore di lavoro deve corrispondere in ogni caso alla lavoratrice la relativa retribuzione e l'Inps non è tenuto a corrispondere l'indennità di maternità per tale mese, fermo il fatto che la detta indennità è dovuta per il periodo di astensione di cinque mesi e, dunque, fino al quarto mese successivo al parto. E’ escluso che dalla mancata presentazione da parte della lavoratrice delle certificazioni suddette possa derivare, quale sanzione, la riduzione del periodo di fruizione dell'indennità di maternità rispetto a quello, non disponibile, previsto dalla legge.
» visualizza: il documento (Trib. Milano 11 dicembre 2021, ord.. )Articoli Correlati: maternità - astensione obbligatoria - congedo
Il principio è noto; v. Cass. 30 aprile 2013, n. 10180.