argomento: Novitá legislative - Note di Commento
“Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate (…) per la tutela della salute in connessione al perdurare della emergenza epidemiologica da Covid – 19” e “considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e alla economia, interventi a tutela del lavoro, della salute, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dalla emergenza epidemiologica Covid – 19”, è stato emanato il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante, appunto, “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse alla emergenza da Covid – 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il decreto legge n. 4 del 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del giorno 27 gennaio 2022 ed è in vigore dalla medesima data. Di seguito, alcune delle ulteriori misure emergenziali introdotte in materia di lavoro.
» visualizza: il documento (decreto legge n. 4 del 2022.)Articoli Correlati: sospensione dei termini - sospensione dei versamenti - esonero contributivo - trattamenti di integrazione salariale
di avv. Valentina Zaccarelli
Art. 1 del decreto legge n. 4 del 2022: misure a sostegno delle “attività chiuse”.
Il secondo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2022 prevede la sospensione sia dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), sia delle trattenute relative alla addizionale regionale e alla addizionale comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta nel mese di gennaio 2022 in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e le cui attività siano vietate o sospese sino al giorno 31 gennaio 2022 ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del decreto legge n. 221 del 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il giorno 16 settembre 2022.
Art. 4 del decreto legge n. 4 del 2022: esonero contributivo per le assunzioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il secondo comma dell’art. 4 del decreto legge n. 4 del 2022 riconosce, con le medesime modalità, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 7 del decreto legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020:
- sia alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, limitatamente alla durata dei contratti stipulati e, comunque, per un massimo di tre mesi;
- sia in caso di conversione dei predetti contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.
Art. 7 del decreto legge n. 4 del 2022: disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.
Il primo comma dell’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2022 prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale dell’art. 5 e dell’ottavo comma dell’art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in favore dei datori di lavoro dei settori di cui ai cc. dd. codici Ateco indicati nell’allegato I al decreto legge n. 4 del 2022 che sospendano o riducano la attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022.
Art. 22 del decreto legge n. 4 del 2022: proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Ai sensi del primo comma dell’art. 22 del decreto legge n. 4 del 2022, in via eccezionale, le imprese che occupino un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 103 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili sino al giorno 31 marzo 2022, fatto salvo il raggiungimento del limite di spesa.
Art. 23 del decreto legge n. 4 del 2022: modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015.
L’art. 23 del decreto legge n. 4 del 2022 introduce alcune modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, contenente la disciplina degli ammortizzatori sociali (non emergenziali) in costanza di rapporto di lavoro.