argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, perché si determini se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto a una maggiorazione retributiva per gli straordinari, si considerano solo le ore di effettiva attività, non quelle di ferie godute nel mese.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 13 gennaio 2022, C. n. 514 del 2020, Sig. Ds c. Koch Personaldienstleistungen GmbH. )Articoli Correlati: ferie - orario di lavoro - lavoro straordinario
Il principio di diritto è stato riscritto, perché quello ufficiale è incomprensibile. Invece, la soluzione è convincente e il caso è chiaro. Secondo il contratto collettivo, il diritto alla maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario scatta dopo l’effettuazione di un certo numero di ore di lavoro, a cadenza mensile. Tale parametro è calcolato solo sulle ore di lavoro effettivo, con l’ovvia e illegittima conseguenza per cui, chi goda delle ferie, può non raggiungere il numero minimo di ore previsto e, comunque, gode in misura minore delle maggiorazioni.