argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (Ce) n. 261 del 2004 del Paramento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, il quale stabilisce regole comuni in materia di risarcimento del danno e di assistenza dei passeggeri in caso di rifiuto di imbarco nel trasporto aereo e di ritardo significativo del volo, e che ha abrogato il Regolamento (Ce) n. 295 del 1992, deve essere interpretato nel senso per cui un sciopero indetto da un sindacato del personale di cabina e dei piloti di un vettore aereo non rientra fra le circostanze straordinarie che escludono la responsabilità dello stesso vettore, e l’esistenza di trattative con le rappresentanze sindacale non ha rilievo (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 10 gennaio 2022, ord., C. – n. 287 del 2020, Sig. El c. Rynair Dac. )Articoli Correlati: ritardo - sciopero - risarcimento del danno
Il tema rientra più nel diritto dei trasporti che in quello del lavoro. Tuttavia, la questione è di grande rilievo applicativo e, di per sé, lo sciopero non può essere considerato circostanza straordinaria, in quanto ricompreso nel rischio di impresa.