argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittima sul piano costituzionale la disciplina regionale che ampli i compiti del farmacista, prevedendo la sua obbligatoria presenza nelle strutture socio – sanitarie regionali e affidandogli funzioni consulenziali e di verifica estranee alla delimitazione della sua attività professionale, prevista dalla legge nazionale.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 18 gennaio 2022, n. 6. )Articoli Correlati: legge regionale - farmacista - attività professionale
Il principio di diritto è di scontata fondatezza e ci si può domandare come abia potuto una disciplina regionale pensare di modificare l’oggetto di una attività professionale.