argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, nella formulazione vigente in seguito alle modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012, non può essere domandato in modo indistinto da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra loro, abbiano in concreto subìto un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento. Tuttavia, il principio non si applica qualora sia illegittima a monte la delimitazione dell’ambito di comparazione.
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La sentenza è corretta. Sul principio generale della necessità dell’effettivo pregiudizio, v. Cass. 22 luglio 2019, n. 19660; Cass. 1 dicembre 2016, n. 24558, pubblicate su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Il principio è inapplicabile qualora si discuta dell’errata determinazione dell’ambito di applicazione, poiché non è dimostrabile l’esistenza dell’effettivo pregiudizio. Il problema sorge solo dopo la definizione dell’ambito di comparazione.