argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ risarcibile il danno da discriminazione subìto dalla zia di un disabile per l’ammissione al congedo straordinario dell’art. 42, comma quinto, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con riserva del mutamento di residenza, affinché si realizzi la coabitazione.
» visualizza: il documento (Trib. Napoli Nord 26 novembre 2021. )Articoli Correlati: congedo straordinario - discriminazione - coabitazione
La giurisprudenza ritiene superflua la coabitazione per la concessione del congedo straordinario. Infatti, si dice, “in tema di congedi straordinari retribuiti per assistenza a familiari disabili, il concetto di ‘convivenza’ e quello di ‘coabitazione’ non coincidono. Non è dunque punibile colui che, avendo ottenuto un congedo dalla propria attività professionale per potere assistere la madre disabile e perciò dichiaratosi di lei convivente, prosegua in modo sporadico tale attività presso la dimora della genitrice, purché sia garantita una assistenza continuativa nei confronti della persona disabile” (v. Cass. pen. 16 febbraio 2017, n. 24470). Tuttavia, la sentenza non convince. Se anche il provvedimento del datore di lavoro era sbagliato, l’errore riguardava una delicata questione in diritto, senza potenzialità lesive della sfera della zia, che non può avere risentito di alcun turbamento per una simile interpretazione. A maggiore ragione, in carenza dell’indicazione della minima prova in motivazione, desta meraviglia la condanna al risarcimento del danno morale di euro 12.000,00.