<p>Istituzioni di diritto del lavoro di Antonio Vallebona</p>
Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

29/01/2022 - Una sentenza non condivisibile per la pretesa discriminazione della zia del disabile.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

E’ risarcibile il danno da discriminazione subìto dalla zia di un disabile per l’ammissione al congedo straordinario dell’art. 42, comma quinto, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con riserva del mutamento di residenza, affinché si realizzi la coabitazione.

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La giurisprudenza ritiene superflua la coabitazione per la concessione del congedo straordinario. Infatti, si dice, “in tema di congedi straordinari retribuiti per assistenza a familiari disabili, il concetto di ‘convivenza’ e quello di ‘coabitazione’ non coincidono. Non è dunque punibile colui che, avendo ottenuto un congedo dalla propria attività professionale per potere assistere la madre disabile e perciò dichiaratosi di lei convivente, prosegua in modo sporadico tale attività presso la dimora della genitrice, purché sia garantita una assistenza continuativa nei confronti della persona disabile” (v. Cass. pen. 16 febbraio 2017, n. 24470). Tuttavia, la sentenza non convince. Se anche il provvedimento del datore di lavoro era sbagliato, l’errore riguardava una delicata questione in diritto, senza potenzialità lesive della sfera della zia, che non può avere risentito di alcun turbamento per una simile interpretazione. A maggiore ragione, in carenza dell’indicazione della minima prova in motivazione, desta meraviglia la condanna al risarcimento del danno morale di euro 12.000,00.