argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui, da un lato, osta a una normativa nazionale che escluda gli insegnanti di religione cattolica degli istituti pubblici dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista alcuna altra misura effettiva nell’ordinamento interno che sanzioni il comportamento, e, dall’altro, la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da una autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una “ragione obbiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), di tale accordo quadro, poiché tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dia luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato (principio di diritto ricavato dalla decisione).
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La sentenza è motivata bene e vi è da meravigliarsi che si sia dovuti arrivare a tanto. La dichiarazione dell’autorità ecclesiastica è eterogenea rispetto all’apposizione del termine.