argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di contratto di agenzia, il principio della forma scritta ad probationem e i relativi limiti probatori non si applicano nei confronti della Fondazione Enasarco, poiché riguardano solo le controversie fra
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La sentenza applica i principi generali sulla nozione di forma scritta ad probationem; infatti, “i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo e il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse e un terzo, qual è il curatore che agisce in revocatoria fallimentare” (v. Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336).