argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
La domanda di cosiddetta emersione di lavoratori agricoli irregolari (art. 103 del decreto – legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) presuppone che lo stesso datore di lavoro abbia avuto nell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda un reddito non inferiore a euro 30.000,00, ma tale importo è indicato come assoluto, a prescindere dal numero di dipendenti di cui si chieda l’emersione, così che l’importo stesso non deve essere moltiplicato.
» visualizza: il documento (Tar Sicilia, Catania, sezione quarta, 17 gennaio 2022, n. 159. )Articoli Correlati: lavoratori agricoli - emersione - lavoro irregolare - emersione lavoro irregolare
La questione è nuova e l’interpretazione è coerente con il tenore letterale. Poi, si può discutere della razionalità della disposizione, imperniata su un criterio di definizione della forza economica dell’impresa, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti.