argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini della prova di prestazioni di lavoro straordinario, il disconoscimento della conformità all’originale dei dischi del cronotachigrafo priva di rilevanza tali riproduzioni informatiche, ma rende necessaria una valutazione del comportamento processuale delle parti; è significativo il fatto che il disconoscimento non sia accompagnato dalla produzione dell’originale, che sarebbe difforme dalle copie.
» visualizza: il documento (Trib. Rieti 8 gennaio 2019. )Articoli Correlati: lavoro straordinario
La tesi è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche dell'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e si deve concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro, dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, disconoscimento non accompagnato dalla produzione in originale, né da una allegazione del contenuto in ipotesi diverso degli stessi)” (v. Cass. 2 settembre 2016, n. 17526). In senso diverso, v. App. Potenza 7 giugno 2018, pubblicata su questo Sito, per cui, in modo non condivisibile, “ai fini della prova di prestazioni di lavoro straordinario, il disconoscimento della conformità all’originale dei dischi del cronotachigrafo priva di rilevanza tali riproduzioni informatiche, qualora non sia proposta istanza di verificazione”.