argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di appalto e in tema di tutela della salute e della sicurezza dei prestatori di opere, il committente non si può limitare a confidare sul fatto che l’appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie a eseguire i lavori, ma deve eseguire un controllo effettivo sull’organizzazione dell’impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto all’opera affidata; in particolare, in caso di lavori in quota, l’appaltante deve controllare la presenza dei necessari dispositivi di sicurezza.
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Il principio è noto; v. Cass. pen. 26 aprile 2016, n. 35185.