Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/01/2022 - I fondi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

A maggiore ragione dopo le previsioni sulle misure di contrasto all’emergenza epidemica impostate dal decreto – legge n. 18 del 2020, è obbligatorio per le imprese artigiane il versamento dei contributi ai fondi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

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Di grande importanza, la sentenza affronta una questione delicata. Non posso fare altro se non trascrivere quanto ho detto in altra sede, in coerenza (sul piano interpretativo) con la sentenza, ferme le obiezioni di ordine sistematico; l’art. 27, secondo comma, del decreto n. 148 del 2015 lascia intendere l’efficacia soggettiva generale dei contratti sui fondi e il necessario rispetto degli oneri contributivi, almeno in modo indiretto. La soluzione può non piacere, in quanto acuisce la difformità dall’art. 39, ma è da preferire in via esegetica, non solo perché realizza una istanza di uguaglianza tendenziale implicita nell’art. 38 cost., ma poiché è il coronamento della complessiva funzionalizzazione dell’autonomia contrattuale al perseguimento degli obbiettivi legali, vizio di origine dell’intero istituto. A fronte di tale problema strutturale, le conseguenze ultime devono essere coerenti con le premesse e, per esempio, gli strumenti di tutela del reddito devono essere rivolti a tutti i dipendenti di imprese artigiane. L’errore sta nella deviazione da criteri liberali nel raccordo fra contratti e legge. Il Governo dovrebbe considerare la centralità di una concezione privatistica del negozio collettivo, ostile al suo inserimento coatto nel modello legale dell’integrazione salariale. Libero di pensare alle sue strategie di tutela del reddito e, se mai, consapevole del fallimento delle politiche degli ultimi decenni, lo Stato si sarebbe dovuto guardare da questa sorta di reclutamento delle risorse dell’autonomia privata, la quale invoca il rispetto del modello previsto dalla Costituzione. Lontani da questa sintesi e, pertanto, sottraendosi all’abbraccio perturbante del sistema pubblico, i contratti avrebbero dovuto proseguire la strada delle loro spontanee sperimentazioni. Il carattere obbligatorio delle misure e l’inserimento nel modello di azione dell’Inps impediscono l’esplicarsi del dialogo sociale, il quale non può essere ridotto a finanziatore obbligato delle strategie istituzionali, né il legislatore avrebbe potuto determinare i contenuti degli accordi, poiché le rispettive clausole dovrebbero operare in una sfera di libertà. Lungi dall’essere un segno di sussidiarietà, gli artt. 26 ss. del decreto n. 148 del 2015 coronano il desiderio del legislatore di avere il negoziato sindacale a sua disposizione e di farne un suo strumento, senza molto rispetto per la dignità delle associazioni.