argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ, come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l'indennità sostitutiva del preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto.
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Il principio è noto; v. Cass. 7 novembre 2001, n. 13782.