argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il lavoratore alleghi di avere diritto alla cosiddetta stabilizzazione del suo rapporto, la giurisdizione è del giudice ordinario, poiché la controversia inerisce a un preteso diritto soggettivo, in particolare qualora la legge identifichi in modo oggettivo e predeterminato i presupposti della cosiddetta stabilizzazione e non debba essere espletata alcuna procedura concorsuale.
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Nello stesso senso, v. Cass. 23 ottobre 2020, n. 23383, ord¸Cons. Stato, sezione terza, 30 novembre 2018, n. 6821; Tar Veneto, sezione terza, 25 gennaio 2017, n. 74, e Cons. Stato, sezione quinta, 20 dicembre 2018, n. 7183, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.