argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia, eserciti il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuto a titolo di ferie annuali retribuite è presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale le ferie annuali siano richieste (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, seconda sezione, 9 dicembre 2021, C. – n. 217 del 2020, Sig. X c. Staatssecretaris von Financien. )Articoli Correlati: diritto europeo - malattia - ferie - trattamento economico
L’idea della sentenza è che l’applicazione del trattamento economico ridotto percepito durante il periodo di malattia vanificherebbe il diritto alle ferie e che, quindi, si debba fare riferimento a quello anteriore, nonostante le ferie siano maturate in pendenza della malattia.