argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, opera la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., così che i dipendenti transitati sono soggetti al contratto collettivo nazionale applicabile presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, e può trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso l'incorporante i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
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Il principio è noto; v. Cass. 29 settembre 2015, n. 19303.