argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cod. civ., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività.
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Il principio è noto; v. Cass. 31 maggio 2016, n. 11247.