argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora abbia luogo una cessione di un ramo di azienda, l’ammissione allo stato passivo fallimentare del cedente dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto maturato fino al trasferimento dell’azienda non comporta l’intervento del fondo di garanzia, poiché l’Inps può eccepire la mancata estinzione del rapporto di lavoro e, quindi, l’inesigibilità del credito nei confronti del cedente, senza che, nei confronti dell’Inps, possano essere invocati l’accertamento compiuto in sede di ammissione allo stato passivo e la mancata opposizione. A seguito del trasferimento del ramo di azienda, il credito relativo al trattamento di fine rapporto non è esigibile, poiché il rapporto di lavoro non si estingue, ferma l’astratta responsabilità solidale del fallimento per le quote maturate fino alla cessione stessa.
» visualizza: il documento (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39698. )Articoli Correlati: fallimento - trattamento di fine rapporto - fondo di garanzia - trasferimento ramo di azienda
La sentenza conferma, quelle Cass. 19 luglio 2018, n. 19277 e Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897, in modo condivisibile. Tale ultima sentenza è pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.