argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il fallimento del datore di lavoro non impedisce l’adozione di un ordine di reintegrazione ai sensi dell’art. 18 St. lav., sia per il caso in cui sia autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, sia perché il lavoratore può avere diritto alle utilità (per esempio un trattamento di integrazione salariale) collegate alla stessa decisione. Tuttavia, ai fini di identificare il suo interesse ad agire, il lavoratore deve allegare una precisa e rilevante ragione che sorregga la domanda volta all’adozione di un ordine di reintegrazione, senza che si possa trincerare dietro astratte ricostruzioni solo in diritto.
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Nella prima parte, il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. In ordine all’esistenza dell’interesse ad agire nel caso di specie, è impossibile una valutazione critica, senza la lettura degli atti processuali.