argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Con riferimento al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione dell’epidemia e alla deroga prevista per il caso di successione di più appaltatori, il recesso è legittimo solo quando il secondo abbia di fatto riassunto il prestatore di opere, mentre è irrilevante l’astratta esistenza dell’obbligo.
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Il principio di diritto è convincente; se mai, le disposizioni relative sono criticabili sul piano della razionalità, poiché la validità dell’atto dipende da un fatto successivo, come l’assunzione da parte di un altro datore di lavoro.