argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e dell’art. 1, comma cinquantacinquesimo, della legge n. 247 del 2007, in tema di trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli.
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La sentenza riprende le tesi di quella Corte costituzionale 14 luglio 2017, n. 194, per cui “l’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 sull’indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli è immune da profili di illegittimità costituzionale, perché richiede per la corresponsione dell’indennità centodue contributi giornalieri sia con riguardo ai lavoratori a tempo determinato, sia con riguardo a quelli a tempo indeterminato, ma fa riferimento ai due anni precedenti la richiesta dell’indennità, così che i contributi possono essere accreditati anche in uno solo dei due anni presi in considerazione e, cioè, nell’anno per il quale è richiesta la prestazione o in quello precedente”.