argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Per un addetto alla vigilanza privata e, comunque, per chi operi fuori da un luogo prestabilito e, cioè, da una struttura del datore di lavoro, non costituisce trasferta lo spostamento dalla residenza; qualora il contratto individuale indichi come luogo di lavoro il territorio di una provincia, non è trasferta lo spostamento al suo interno e il lavoratore non ha diritto alla relativa indennità, anche in forza della clausola del contratto collettivo nazionale, per cui la trasferta presuppone lo spostamento di dieci chilometri dalla normale “località di lavoro” e, cioè, nel caso di specie, dal territorio della provincia.
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Il caso è abbastanza frequente e la soluzione è convincente e rispettosa delle indicazioni del contratto collettivo nazionale.