argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, punto 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui un periodo di guardia in regime di reperibilità effettuato da un vigile del fuoco discontinuo, periodo durante il quale tale lavoratore esercita una attività professionale autonoma autorizzata, ma, in caso di convocazione di emergenza, deve raggiungere la caserma alla quale è assegnato entro il termine massimo di dieci minuti non costituisce “orario di lavoro” se, da una valutazione globale del caso di specie, in particolare dell’ampiezza e del modo di esercizio del diritto di svolgere una diversa attività, nonché dell’assenza dell’obbligo di partecipare a tutti gli interventi effettuati a partire dalla caserma, risulta che i vincoli imposti non siano tali da incidere in modo obbiettivo e significativo sulla disposizione del suo tempo, durante la reperibilità (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 11 novembre 2021, C. – n. 214 del 2020, Sig. MG c. Dublin city council. )Articoli Correlati: orario di lavoro - reperibilità - lavoro autonomo
La sentenza è ragionevole, poiché il vigile del fuoco può svolgere una altra attività e questo è l’elemento decisivo.