argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e in tema di selezione tra più candidati, l’azione di chi, non potendo più ottenere il posto per fatti impeditivi sopravvenuti (nel caso di specie, collocamento a riposo), chieda l’accertamento del suo originario diritto a essere prescelto al fine di ottenere la ricostruzione della carriera e, in subordine, il ristoro del danno per la perdita della possibilità di essere nominato, ha natura, nel primo caso, di azione di risarcimento del danno in forma specifica e, nel secondo, di azione di risarcimento per perdita di chance; in entrambe le evenienze, chi agisce ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’asserito inadempimento e la perdita dell’effetto rivendicato, in considerazione della posizione degli altri concorrenti per quello stesso posto e ciò, in via rispettiva, in termini di certezza per quanto riguarda la domanda di tutela in forma specifica, in termini di alta probabilità propri della fattispecie per quel che concerne il risarcimento per perdita di chance (principio di diritto enunciato in motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 2 dicembre 2012, n. 38132. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - chance
V. Cass. 9 marzo 2018, n. 11165, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.