argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2112 cod. civ., poiché le pretese del lavoratore in caso di illegittimo trasferimento di azienda hanno natura risarcitoria e non retributiva.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 28 febbraio 2019, n. 29)Articoli Correlati: illegittimo trasferimento di azienda - mora del creditore
Si discute se, a seguito di una sentenza di accertamento della violazione dell’art. 2112 cod. civ., il lavoratore stesso abbia diritto alle retribuzioni o al risarcimento del danno. Per la giurisprudenza più recente (v. Cass., sez. un., 7 febbraio 2018, n. 2990), “qualora sia accertata l’illegittimità dell’interposizione di manodopera e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto imputabile al committente determina il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni, a decorrere dalla costituzione in mora, salvi gli effetti dell’art. 27, comma secondo, del decreto legislativo n. 276 del 2003”. Lo stesso principio deve operare in tema di trasferimento di azienda. Il tema è storico e, nella nostra materia, risale quanto meno al non meno storico libro del prof. Ghezzi. E’ già in stampa sul prossimo fascicolo di Riv. giur. lav. un saggio dal titolo Gragnoli, Un libro storico: Ghezzi, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, il cui ultimo paragrafo è dedicato a questo aspetto e in cui si sostiene la tesi della sentenza, peraltro già a ragione messa in luce da vari Autori e, in particolare, da Ghera – Liso, Mora del creditore (diritto del lavoro), in Enc. dir., vol. XXVI, 983 ss.. Più o meno negli stessi giorni è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale sul tema l’ordinanza App. Roma 2 ottobre 2017, con un ragionamento che era superato dall’innovativa pronuncia in esame. La tesi è stata confermata dalla sentenza in esame, appunto adottata sulla scorta dell’ordinanza di remissione App. Roma 2 ottobre 2017.