argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il lavoratore penitenziario la cui attività cessi per la conclusione della pena ha diritto all’indennità di disoccupazione, poiché il rapporto rientra nel modello generale di quello subordinato, ferme le varianti dovute al luogo di espletamento, e la fine della collaborazione si collega a una situazione involontaria.
» visualizza: il documento (Trib. Milano 10 novembre 2021. )Articoli Correlati: lavoro penitenziario - indennità di disoccupazione - indennità di disoccupazione - lavoro subordinato
Il caso è singolare, ma il ragionamento è logico; se il contratto è quello di lavoro subordinato, la disoccupazione è involontaria e, soprattutto, il pagamento dell’indennità è in linea con le finalità rieducative della pena.