argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
L’applicazione temporanea di un dipendente pubblico presso un altro ufficio costituisce trasferimento ai sensi dell’art. 22 St. lav. ed è antisindacale in caso di mancato nulla osta dell’associazione sindacale.
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La questione è delicata, per la difficoltà di riportare l’istituto dell’applicazione temporanea all’art. 22 St. lav., cioè a una disposizione pensata per il lavoro privato. La soluzione proposta tiene in considerazione gli interessi protetti dallo stesso art. 22 St. lav. ed è equilibrata, poiché la durata dell’applicazione creerebbe oggettive difficoltà all’attività sindacale.