argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro pubblico, il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare decorre dalla completa definitività della sentenza adottata nel giudizio penale. Qualora la sola parte civile impugni, in particolare se è la stessa pubblica amministrazione, il termine per la riattivazione decorre dalla conclusione del giudizio di impugnazione, nonostante non vi sia impugnazione del Pubblico Ministero e dell’imputato.
» visualizza: il documento (Cass. 22 novembre 2021, n. 35997. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - procedimento disciplinare - giudizio penale - impugnazione della parte civile - giudicato penale
Il caso è insolito e risolto in modo ineccepibile. Solo all’esito dell’impugnazione si può pretendere la riattivazione del procedimento penale.