argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'art. 343, comma sesto, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che ha affermato la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione all'Enasarco degli agenti e dei subagenti assicurativi, non ha natura interpretativa a effetto retroattivo, o valore innovativo solo per il futuro, in quanto è una previsione meramente ricognitiva di una esclusione già operante al momento della sua entrata in vigore. In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui deve essere attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge dell'art. 23 cost., così che, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, i subagenti assicurativi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'Enasarco; né tale obbligo può conseguire a una equiparazione ai subagenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi.
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V. Cass. 20 ottobre 2020, n. 22791, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.