argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Le dimissioni cosiddette "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, insieme alla mobilità volontaria e al prepensionamento, non sono equiparabili al licenziamento; il lavoratore che abbia risolto in modo volontario il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto a essere preferito nelle assunzioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della legge n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale.
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Il principio è noto (v. Cass. 24 marzo 2004, n. 5940). Peraltro (v App. Milano 5 luglio 2021, pubblicata su questo Sito), “ai fini dell’identificazione dei cinque licenziamenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991, rilevano anche le risoluzioni consensuali collegate alla mancata accettazione di un trasferimento”. Nello stesso senso, v. Cass. 20 luglio 2020, n. 15401, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.