argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (Ce) n. 833 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2021, deve essere interpretato nel senso per cui si applica a una situazione in cui, prima di essere in disoccupazione completa, la persona interessata risiedeva in uno Stato membro diverso da quello competente e non esercitava una attività subordinata, ma era in congedo per malattia e percepiva a tale titolo prestazioni, a condizione del fatto che, secondo il diritto nazionale dello stato membro competente, il godimento di simili prestazioni sia equiparato a una attività subordinata. L’art. 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (Ce) n. 833 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento Ue n. 465 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2021, deve essere interpretato nel senso per cui i motivi familiari per i quali la persona interessata abbia trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente, non devono essere presi in considerazione (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 30 settembre 2021, C. - n. 285 del 2020, Sig. K c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. )Articoli Correlati: malattia - indennità di disoccupazione - congedo per malattia
Il principio di diritto è di intuitiva fondatezza. Lo stato di malattia non può pregiudicare il godimento di ulteriori prestazioni previdenziali, a seguito del trasferimento in un diverso Stato membro.