argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La comunicazione dell’art. 4, comma secondo, della legge n. 223 del 1991, di apertura della procedura di consultazione sindacale in tema di licenziamenti collettivi, deve essere inviata alle associazioni sindacali attive nei confronti dei dipendenti aziendali. Poiché non opera l’art. 5 della legge n. 604 del 1966, spetta al lavoratore dimostrare l’omissione della comunicazione nei riguardi di una associazione presente in azienda.
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Il principio è innovativo; sulla questione generale della ripartizione dell’onere della prova, si è detto che, “in materia di licenziamento collettivo, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 incombe sulla parte (datore di lavoro o lavoratore) che sostenga che il licenziamento presenti i requisiti indicati dalla norma, senza che rilevi la diversa ripartizione dell'onere probatorio prevista dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966, in tema di prova della giusta causa o del giustificato motivo, attesa l'inapplicabilità della predetta normativa dei licenziamenti per riduzione di personale” (v. Cass. 22 marzo 2010, n. 6849).