argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. b), della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate a esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, fatto che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano di solito più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi. L’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea deve essere interpretato nel senso per cui il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione di una normativa nazionale che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate a esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, fatto che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale, si percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni e garantisca l’indipendenza di giudizio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 7 febbraio 2019, C. n. 49 del 2018, Sig. Carlos Escribano Vindel c. Ministerio de justicia)Articoli Correlati: magistrati - riduzione salariale
La sentenza lascia molti dubbi, poiché ritiene irrilevante un trattamento pregiudizievole per gruppi di magistrati più giovani, senza una plausibile ragione.