argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non è illegittima sul piano costituzionale la norma desumibile dagli artt. 40 e 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per cui impone una previa determinazione dei comparti non dirigenziali e delle aree dirigenziali, affidando il compito alla stessa contrattazione, e ammette alle trattative sul livello nazionale alle associazioni sindacali che, in ciascuna area o comparto, così definiti, abbiano una rappresentatività superiore al cinque per cento. Vi è il rischio per cui una non irrilevante rappresentatività presso un settore di una area sia destinata a essere vanificata per il mancato raggiungimento della rappresentatività del cinque per cento calcolato sulla base dell’intera platea di lavoratori dell’area.
» visualizza: il documento (Cass. 12 novembre 2021, n. 33801. )Articoli Correlati: lavoro pubblico - dirigenti - contrattazione collettiva - rappresentatività sindacale
Di grande impegno culturale, la sentenza affronta il problema della legittimità costituzionale della vigente disciplina e ravvisa una soluzione organizzativa razionale, in coerenza con l’art. 97 cost., che permette una struttura derogatoria del negoziato rispetto a quello del lavoro privato.