argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ illegittima per violazione dell’art. 8 del decreto – legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del quindici per cento, dal punto n. 2 dell’accordo aziendale del 6 settembre 2013, nonostante l’espressa delegazione contenuta nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro, per la mancata contestualità della suddetta riduzione immediata e della riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
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Nello stesso senso, v. Trib. Milano 29 dicembre 2020, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Il contratto collettivo nazionale non è inderogabile a opera di quello aziendale, che può modificare senza limiti le clausole del contratto di categoria. Infatti, “in tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e, poiché non esiste nell'ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il Giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità all'interesse oggetto di tutela, seppure peggiorativo rispetto al secondo e seppure intervenuto in un periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro; in caso contrario, si introdurrebbe, in modo surrettizio, un principio di inderogabilità del contratto collettivo nazionale in forza di quello aziendale, principio sussistente solo rispetto al contratto individuale” (v. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1415).