argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, adottati dall'Inps di ufficio o su richiesta dell'impresa producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notificazione del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale ed è applicabile a ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto dopo la data di entrata in vigore della predetta legge. Gli effetti retroattivi postulano un comportamento positivo e volontario del datore di lavoro, comportamento che determini un errato inquadramento, come nel caso di dichiarazioni inesatte.
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Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 12 agosto 2005, n. 16875.