argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In caso di licenziamenti dovuti alla modificazione dell’appaltatore, con applicazione dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, qualora il trattamento retributivo praticato dal secondo appaltatore sia inferiore, seppure in modo legittimo, non può trovare applicazione lo stesso art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, deve trovare applicazione la procedura degli artt. 4 e 24 della legge n. 231 del 1991.
» visualizza: il documento (Trib. Lodi 13 ottobre 2021. )Articoli Correlati: appaltatore - retribuzione - licenziamenti collettivi
Il principio di diritto è ineccepibile; peraltro, l’esito è iniquo per l’intrinseca irrazionalità della disciplina, che fa dipendere la forma dei licenziamenti da un fatto successivo alla loro intimazione. L’unico, possibile rilievo alla decisione è chiedere se non vi fossero i presupposti per una questione di illegittimità costituzionale, per intrinseca irrazionalità dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007.