argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La collocazione e il successivo spostamento del personale nei vari reparti dell'azienda è un momento essenziale del potere autorganizzativo del datore di lavoro, di per sé sottratto ai limiti relativi ai trasferimenti e, quindi, non sindacabile in mancanza di specifici elementi che evidenzino una discriminazione o una mera vessazione del soggetto; in particolare, l’assegnazione a un altro reparto è giustificata in previsione di uno spostamento di una macchina in un altro stabilimento e può comportare una diversa distribuzione dell’orario a tempo pieno.
» visualizza: il documento (Cass. 3 novembre 2021, n. 31349, ord.. )Articoli Correlati: tempo pieno - distribuzione - cambiamento di reparto
Il principio è noto; v. Cass. 3 giugno 2000, n. 7440.