argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, punto 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, formazione che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del relativo prestatore di servizi, e durante il quale non esercita le sue funzioni abituali, costituisce “orario di lavoro” (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 28 ottobre 2021, C. n. 909 del 2019, Sig. Bx c. Unitatea administrativ territoriala D.. )Articoli Correlati: ordinamento comunitario - formazione professionale - orario di lavoro
Il principio è del tutto convincente, appunto per il carattere obbligatorio della formazione.