argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La cosiddetta reperibilità speciale del personale che sorveglia una diga rientra tra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo e di semplice attesa e non possono essere comprese nell’orario di lavoro. Infatti, l’addetto sta in una casa vicino alla diga e non si può allontanare, attendendo un eventuale allarme, senza obbligo di vigilanza, fermo il fatto che è libero di riposare e di dedicarsi ad attività di suo gradimento, anche in compagnia.
» visualizza: il documento (Cass. 27 ottobre 2021, n. 30301. )Articoli Correlati: controllo - responsabilità - reperibilità - obbligo di vigilanza
Valgono le considerazioni proposte con riguardo a precedenti della Corte di giustizia; v. Corte di giustizia, grande sezione, 9 marzo 2021, C. – n. 580 del 2019, Sig. RJ c. Stadt Offenbach am Main; Corte di giustizia, grande sezione, 9 marzo 2021, C. – n. 344 del 2019, Sig. DJ c. Radiotelevizija Slovenija; Corte di giustizia, sezione quinta, 21 febbraio 2018, C. – n. 518 del 2015, Ville de Nivelles c. Sig. Matzak, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Il lavoratore è libero di stare in compagnia … se questa va nella casa vicino alla diga, luogo forse ameno, ma di certo non comodissimo. Di queste oggettive implicazioni si deve tenere conto, perché il riposo non è solo la mancanza di attività, ma la possibilità di scegliere gli svaghi, non di subirli. E stare nella casa vicino alla diga o in quella in prossimità del ripetitore della radiotelevisione slovena comporta limitazioni oggettive, che sarebbe vano o ingiusto sminuire. Sulla Rivista, sul primo fascicolo del 2020, v. Corso, La ‘pronta reperibilità’ tra ‘orario di lavoro’ e ‘periodo di riposo’: una questione che rimane aperta.