Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

10/11/2021 - La pretesa alterazione di una scrittura privata con sottoscrizione non disconosciuta.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Qualora alleghi l’esistenza di una pretesa alterazione di una scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia disconosciuta, la parte deve proporre querela di faso (nel caso di specie, era incontestata l’autenticità della sottoscrizione, mentre il falso avrebbe riguardato l’importo di una transazione).

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Il caso è insolito, ma il principio è già stato affermato. Infatti, si è detto, “la scrittura privata, quando ne sia stata o si debba considerare riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità con riguardo al contenuto, nel senso per cui l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se questo ultimo, pure riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, in tutto o in parte, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione; pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa sia avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso” (v. Cass. 9 giugno 1981, n. 3718).