argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dall’art. 6, commi primo e secondo, della legge n. 604 del 1966 e dall’art. 32, comma quarto, lett. d), della legge n. 183 del 2010, non si applica all’azione del lavoratore (ancora in apparenza inquadrato come dipendente di un appaltatore) intesa a ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento dell’esistenza del suo rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
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Si legge in motivazione che sarebbe irrilevante l’art. 39, comma primo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, che prevede l’applicazione del termine di decadenza in tema di somministrazione del lavoro e la decorrenza del termine stesso dalla “data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”.